Carlo Roberto Cappa
27 mag 20212 min
I Consiglio dei Ministri che si è tenuto in data 20 maggio, ha approvato il c.d. “Decreto Sostegni bis”.
Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:
- viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello
dell’ultimo Decreto Sostegni;
- viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la
comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai
soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio
relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla
percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in
percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di
questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il
10 settembre 2021;
- per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito
d'imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021;
- viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a
maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il
1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto
all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra
il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
- il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della
riscossione viene portato fino al 30 giugno;
- viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per
l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito
può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);
- è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli
incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale
con applicazione di un’aliquota del 15%.