Le spese di sanificazione dei locali sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021
beneficiano di un credito d’imposta del 30% fino a un massimo di 60 mila euro per azienda
(art.32 dl 73/2021 "Sostegni-bis").
Le spese di cui si parla riguardano la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività dell'azienda e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2020 (punto 2.2.1), ha chiarito che l’attività di sanificazione può avvenire anche in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.
In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda).
Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.
Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari (leggasi: non è ammissibile spendere internamente di più di quello che avrebbe fatturato un terzo specializzato per lo stesso lavoro).
NOVITA': Somministrazione di tamponi a dipendenti, collaboratori e titolari dell'attività
Nonostante l’ampliamento alla somministrazione di tamponi, alcuni ritengono ancora attuale la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 510/2020 secondo la quale non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti. Le spese riferibili riguardano invece:
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ma solo con marchio CE
l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, me solo a marchio CE, ivi incluse le eventuali spese d'installazione;
l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
La modalità di utilizzo del credito d’imposta è duplice:
1. può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese (dichiarazione Reddito 2022), oppure
2. può essere oggetto di compensazione nel modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ma senza limiti di compensazione).
Per quanto riguarda chi può godere del credito d'imposta, va segnalato che l’agevolazione può essere fruita:
dai soggetti esercenti attività d’impresa (individuale o societaria);
dai soggetti esercenti attività artistica e professionale;
dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, ma solo se in possesso del codice identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 (v/sotto).
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