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Immagine del redattoreEnnio Franzoia

Responsabilità Penale del Collegio Sindacale

(Estratto del contributo video registrato per il CNDCEC – piattaforma “Concerto”)


DOVERI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE


I doveri del Collegio Sindacale

Art. 2403 del Codice Civile, con richiamo in particolare a

  • - vigilanza dell’assetto organizzativo, il cui concetto e contenuto è stato riformato dal nuovo testo dell’art. 2086 C.C., come modificato ed integrato dalla riforma sulla crisi di impresa;

  • obbligo di partecipazione alle riunioni del Cda e dell’assemblea (art. 2405);

I poteri del Collegio Sindacale

Art. 2403-bis del C.C., nel quale spiccano:

  • poteri di ispezione e controllo;

  • poteri di richiesta di informazioni sia all’organo amministrativo che agli organi delle controllate. Da intendere, e quindi estendere, a tutti gli organi della società, soprattutto per le realtà più strutturate (ODV, Internal Auditing, RSPP, Risk management, Comitati, ecc.)

  • poteri di intervento diretto in presenza di fatti di rilevante gravità (art. art. 2406 C.C.);

  • poteri di denuncia al Tribunale (art. 2409 C.C.) 2049.

La natura della diligenza del Collegio Sindacale

Art. 2407 del C.C.: diligenza professionale.

Nozione generale di diligenza professionale nel secondo comma dell’art. 1176:

nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”;

Dal complesso e dal coordinamento delle norme citate, ne consegue il principio del dovere di vigilanza esercitato agendo informati posto in capo al C.S. con la conseguenza, in caso di negligenze o omissioni, della fattispecie della “culpa in vigilando”.

Il dovere di vigilanza è volto ad impedire il compimento da parte degli amministratori di atti criminosi,


QUALITA’ E NATURA DEI POTERI IMPEDITIVI DEL COLLEGIO SINDACALE


Poteri Impeditivi diretti o “immediati”

I poteri conferiti al Collegio Sindacale volti ad impedire direttamente il compimento di atti criminosi sono molto limitati e possono essere riassunti nella:

  • possibilità di impugnare le delibere del Cda ex art. 2388 C.C.;

  • solo per il sistema di governance dualistico, e quindi solo per il Consiglio di sorveglianza, bloccare l’attività del Consiglio di gestione mediante la revoca, ex art. 2409-terdecies.

Poteri Impeditivi indiretti o “mediati”

Più completa invece è la formulazione delle norme che possono consentire al C.S. di impedire indirettamente il compimento di atti criminosi (Cass. N. 44107/2018)

  • il Collegio Sindacale ha il potere/dovere di essere attore principale nell’attivare il flusso informativo all’interno della società e quindi non solo di acquisire informazioni ma di essere di stimolo perché il flusso informativo circoli con dinamicità all’interno della società e soprattutto tra i suoi organi;

  • Il C.S. opera nella direzione di stimolare una reazione informativa da parte dell’Organo amministrativo.

  • possibilità di denuncia al Tribunale ex art. 2409 ultimo comma, denuncia che può portare in ultima istanza anche alla revoca degli amministratori.

Tutti i poteri “mediati” descritti non consentono al C.S. di impedire materialmente il compimento dell’atto criminoso ma rappresentano il ventaglio di poteri sufficienti per la ricognizione, e quindi l’eventuale segnalazione, dell’atto criminoso stesso, consentendo iniziative inibitorie all’attività criminosa.


Le iniziative inibitorie sono affidate:

  • in prima istanza all’Organo amministrativo collegiale (CDA) nei confronti degli amministratori dotati di deleghe, con la possibilità ex art. 2381, terzo comma, C.C. di impartire direttive e/o avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe conferiti;

  • all’assemblea (revoca dell’organo amministrativo)

  • al Tribunale.

LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COLLEGIO SINDACALE PER COMPORTAMENTO OMISSIVO

  • comportamento omissivo “semplice”: comportamento in base al quale il Collegio Sindacale ha mancato l’esercizio di tutti i propri poteri di controllo.

  • comportamento omissivo e negligente: comportamento in base al quale il Collegio Sindacale, non solo non ha esercitato tutti i poteri di controllo, ma ha omesso il controllo, operando quindi in modo negligente. Tale omissione viene considerata dalla giurisprudenza citata quale comportamento che favorisce il comportamento criminoso e quindi aggrava il concorso nella commissione del reato.

  • comportamento omissivo doloso: comportamento in base al quale il Collegio Sindacale, oltre alle omissioni (semplice e negligente) sopra commentate, è consapevole dell’atto criminoso e, non attivando i propri poteri impeditivi, rafforza la possibilità di commettere l’atto criminoso.

I comportamenti omissivi sono punibili ai sensi dell’art. 40, secondo comma, del Codice Penale


Rapporto di causalità:

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

ALCUNE FATTISPECIE DI COMPORTAMENTO OMISSIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

1 –violazione dell’obbligo di operare in modo informato (comportamento omissivo “semplice”).

  • immotivata mancata partecipazione alle riunioni del Cda e dell’assemblea (art. 2405);

  • mancata “ricerca” delle informazioni e mancata attività di stimolo per acquisire dagli organi societari le informazioni stesse;

  • mancata approfondita conoscenza della realtà di impresa e della struttura aziendale, quindi organizzativa, della società.

2 – violazione dell’obbligo di adempimento a tutti i doveri ex art. 2403 C.C. (comportamento omissivo e negligente).

Esempi

  • disinteressarsi della contabilità (quando non investito del controllo contabile);

  • non verificare l’assetto organizzativo;

  • mancata completa verbalizzazione delle verifiche (verbalizzazione non solo formale ma che consenta di comprendere l’iter logico svolto dal Collegio Sindacale nelle verifiche e il dibattito di approfondimento svolto all’interno del Collegio stesso;

  • non fare emergere nella verbalizzazione il dissenso espresso da uno o più componenti (art. 2404 ultimo comma)

3 – violazione degli obblighi di indipendenza del Sindaco ex lettera c) art. 2399 C.C. (comportamento omissivo doloso)


Centro Studi Milano Commercialisti

(a cura di E. Franzoia)

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