(Estratto del contributo video registrato per il CNDCEC – piattaforma “Concerto”)
DOVERI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
I doveri del Collegio Sindacale
Art. 2403 del Codice Civile, con richiamo in particolare a
- vigilanza dell’assetto organizzativo, il cui concetto e contenuto è stato riformato dal nuovo testo dell’art. 2086 C.C., come modificato ed integrato dalla riforma sulla crisi di impresa;
obbligo di partecipazione alle riunioni del Cda e dell’assemblea (art. 2405);
I poteri del Collegio Sindacale
Art. 2403-bis del C.C., nel quale spiccano:
poteri di ispezione e controllo;
poteri di richiesta di informazioni sia all’organo amministrativo che agli organi delle controllate. Da intendere, e quindi estendere, a tutti gli organi della società, soprattutto per le realtà più strutturate (ODV, Internal Auditing, RSPP, Risk management, Comitati, ecc.)
poteri di intervento diretto in presenza di fatti di rilevante gravità (art. art. 2406 C.C.);
poteri di denuncia al Tribunale (art. 2409 C.C.) 2049.
La natura della diligenza del Collegio Sindacale
Art. 2407 del C.C.: diligenza professionale.
Nozione generale di diligenza professionale nel secondo comma dell’art. 1176:
“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”;
Dal complesso e dal coordinamento delle norme citate, ne consegue il principio del dovere di vigilanza esercitato agendo informati posto in capo al C.S. con la conseguenza, in caso di negligenze o omissioni, della fattispecie della “culpa in vigilando”.
Il dovere di vigilanza è volto ad impedire il compimento da parte degli amministratori di atti criminosi,
QUALITA’ E NATURA DEI POTERI IMPEDITIVI DEL COLLEGIO SINDACALE
Poteri Impeditivi diretti o “immediati”
I poteri conferiti al Collegio Sindacale volti ad impedire direttamente il compimento di atti criminosi sono molto limitati e possono essere riassunti nella:
possibilità di impugnare le delibere del Cda ex art. 2388 C.C.;
solo per il sistema di governance dualistico, e quindi solo per il Consiglio di sorveglianza, bloccare l’attività del Consiglio di gestione mediante la revoca, ex art. 2409-terdecies.
Poteri Impeditivi indiretti o “mediati”
Più completa invece è la formulazione delle norme che possono consentire al C.S. di impedire indirettamente il compimento di atti criminosi (Cass. N. 44107/2018)
il Collegio Sindacale ha il potere/dovere di essere attore principale nell’attivare il flusso informativo all’interno della società e quindi non solo di acquisire informazioni ma di essere di stimolo perché il flusso informativo circoli con dinamicità all’interno della società e soprattutto tra i suoi organi;
Il C.S. opera nella direzione di stimolare una reazione informativa da parte dell’Organo amministrativo.
possibilità di denuncia al Tribunale ex art. 2409 ultimo comma, denuncia che può portare in ultima istanza anche alla revoca degli amministratori.
Tutti i poteri “mediati” descritti non consentono al C.S. di impedire materialmente il compimento dell’atto criminoso ma rappresentano il ventaglio di poteri sufficienti per la ricognizione, e quindi l’eventuale segnalazione, dell’atto criminoso stesso, consentendo iniziative inibitorie all’attività criminosa.
Le iniziative inibitorie sono affidate:
in prima istanza all’Organo amministrativo collegiale (CDA) nei confronti degli amministratori dotati di deleghe, con la possibilità ex art. 2381, terzo comma, C.C. di impartire direttive e/o avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe conferiti;
all’assemblea (revoca dell’organo amministrativo)
al Tribunale.
LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COLLEGIO SINDACALE PER COMPORTAMENTO OMISSIVO
comportamento omissivo “semplice”: comportamento in base al quale il Collegio Sindacale ha mancato l’esercizio di tutti i propri poteri di controllo.
comportamento omissivo e negligente: comportamento in base al quale il Collegio Sindacale, non solo non ha esercitato tutti i poteri di controllo, ma ha omesso il controllo, operando quindi in modo negligente. Tale omissione viene considerata dalla giurisprudenza citata quale comportamento che favorisce il comportamento criminoso e quindi aggrava il concorso nella commissione del reato.
comportamento omissivo doloso: comportamento in base al quale il Collegio Sindacale, oltre alle omissioni (semplice e negligente) sopra commentate, è consapevole dell’atto criminoso e, non attivando i propri poteri impeditivi, rafforza la possibilità di commettere l’atto criminoso.
I comportamenti omissivi sono punibili ai sensi dell’art. 40, secondo comma, del Codice Penale
Rapporto di causalità:
“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
ALCUNE FATTISPECIE DI COMPORTAMENTO OMISSIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
1 –violazione dell’obbligo di operare in modo informato (comportamento omissivo “semplice”).
immotivata mancata partecipazione alle riunioni del Cda e dell’assemblea (art. 2405);
mancata “ricerca” delle informazioni e mancata attività di stimolo per acquisire dagli organi societari le informazioni stesse;
mancata approfondita conoscenza della realtà di impresa e della struttura aziendale, quindi organizzativa, della società.
2 – violazione dell’obbligo di adempimento a tutti i doveri ex art. 2403 C.C. (comportamento omissivo e negligente).
Esempi
disinteressarsi della contabilità (quando non investito del controllo contabile);
non verificare l’assetto organizzativo;
mancata completa verbalizzazione delle verifiche (verbalizzazione non solo formale ma che consenta di comprendere l’iter logico svolto dal Collegio Sindacale nelle verifiche e il dibattito di approfondimento svolto all’interno del Collegio stesso;
non fare emergere nella verbalizzazione il dissenso espresso da uno o più componenti (art. 2404 ultimo comma)
3 – violazione degli obblighi di indipendenza del Sindaco ex lettera c) art. 2399 C.C. (comportamento omissivo doloso)
Centro Studi Milano Commercialisti
(a cura di E. Franzoia)
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