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Immagine del redattoreMarialuisa Calini

Tempi e modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore

Un necessario approfondimento sui tempi e le modalità di iscrizione al RUNTS.


I procedimenti per l’iscrizione nel Registro unico e le modalità di gestione dello stesso sono state definite dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15.9.2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.


Il Decreto prevede procedure di iscrizione differenziate a seconda delle caratteristiche dell’ente ed individua:

• i documenti da presentare per l’iscrizione, le modalità di deposito degli atti da inserire o aggiornare nel Registro;

• le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, e la gestione nel Registro, finalizzate ad assicurare l’omogeneità degli elementi informativi sul territorio nazionale;

• le modalità con le quali è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro unico (con riferimento alle imprese sociali e agli altri ETS iscritti nel Registro Imprese).


L’iscrizione degli enti privi di personalità giuridica


Il procedimento di iscrizione è differente a seconda che l’ente che presenta la domanda abbia o meno personalità giuridica.

Per gli enti senza personalità giuridica l’iscrizione va effettuata rispettando il seguente iter.

È innanzitutto necessario presentare domanda di iscrizione, ad opera del rappresentante legale dell’ente, presso l’Ufficio della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, oppure presso l’Ufficio statale nel caso in cui a presentare la domanda sia una rete associativa.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

atto costitutivo;

statuto, registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

• l’ultimo o gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;

• in caso di affiliazione ad una rete associativa, un’attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale.


Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio competente verifica la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni necessarie.

• In caso di esito positivo di tale verifica, entro 60 gg. dalla presentazione della domanda l’Ufficio predispone, con apposito provvedimento, l’iscrizione nella sezione del RUNTS indicata.

• In caso, invece, di domanda non corretta o incompleta, entro 60 gg. l’Ufficio invita l’ente a integrare la documentazione o completare la domanda entro un termine non superiore a 30 gg. Nei 60 gg. successivi all’integrazione della documentazione o alla ricezione della domanda completata, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

• Nel caso in cui statuto e atto costitutivo siano redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti dalla rete associativa ed approvati dal Ministero del lavoro, il termine di 60 gg. è ridotto a 30gg.

Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione è ammesso ricorso al TAR competente.


Adozione della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS


L’art. 22 del CTS prevede per le associazioni e le fondazioni dotate della qualifica di ETS una procedura semplificata per l’adozione della personalità giuridica, più rapida del procedimento concessorio ex D.P.R. n. 361/2000.


Attualmente, l’acquisizione della personalità giuridica da parte degli enti non profit è subordinata ad un controllo preventivo di Regioni e Prefetture, le quali devono verificare che ricorrano le condizioni per la costituzione dell’ente e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo.

Si tratta di un procedimento che può durare anche 180 giorni per la sua conclusione e che varia a seconda del luogo in cui ha sede l’ente.

Inoltre, mancando una soglia minima di patrimonio fissata per legge, ogni Regione e Prefettura adotta parametri diversi per il riconoscimento.

Con la procedura di cui all’art. 22 del CTS il riconoscimento, invece, avviene in maniera automatica con l’iscrizione nel Registro, previo controllo notarile.

Il notaio che riceve l’atto costitutivo dell’associazione/fondazione deve accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ente e per assumere la qualifica di ETS, nonché del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento, che deve essere:

• non inferiore a 15.000 euro per le associazioni,

• non inferiore a 30.000 euro per le fondazioni.

In caso di esito positivo della verifica, il notaio:

• deposita entro 20 giorni la documentazione presso il Registro unico;

• richiede l’iscrizione dell’ente al Registro (che dovrà solo verificare la regolarità formale dei documenti e procedere all’iscrizione, con la quale l’ente acquista la personalità giuridica).


L’iscrizione degli enti già dotati di personalità giuridica


Per le associazioni riconosciute e le fondazioni, l’iscrizione presso il RUNTS sospende l’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000.

Tale sospensione implica l’inapplicabilità delle disposizioni di cui D.P.R. n. 361/2000.

Tuttavia, non comporta la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita.

Pertanto, qualora l’ente dovesse essere cancellato dal RUNTS, tornerà ad avere efficacia l’iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche.


Il procedimento


• L’associazione o la fondazione che intenda richiedere l’iscrizione al RUNTS, sottopone al notaio il verbale della relativa decisione, richiedendo contestualmente l’adeguamento dello statuto.

• Dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni, il notaio provvede all’inoltro della richiesta di iscrizione, nel termine di 20 gg. dal deposito della relativa documentazione presso l’Ufficio del RUNTS competente.

• Qualora il notaio coinvolto nella procedura di iscrizione non abbia ritenuto sussistenti le condizioni richieste dalla legge (comprese quelle relative al patrimonio minimo), i fondatori, gli amministratori o gli associati possono, entro 30 gg., richiedere l’iscrizione all’Ufficio del RUNTS, allegando la documentazione prescritta.

• Nei successivi 60 gg. l’Ufficio può chiedere l’integrazione della documentazione e dell’istanza o comunicare i motivi ostativi all’iscrizione. In mancanza, qualora l’Ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, l’istanza si intende negata.


Nella Lettera direttoriale della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del 29 dicembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che questa procedura semplificata potrà essere utilizzata solo una volta entrato in funzione il Registro unico.

In ogni caso, ferma restando l’inapplicabilità di tale procedura fino alla messa in funzione del RUNTS, i limiti patrimoniali fissati dall’art. 22 potranno costituire nel periodo transitorio (in assenza di puntuali disposizioni normative in materia) un parametro ai fini della valutazione discrezionale dell’organo competente in merito all’adeguatezza della dotazione patrimoniale dell’ente.


Gli effetti dell’iscrizione al RUNTS


L’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (e la conseguente adozione della qualifica di ETS) è facoltativa.

Essa, tuttavia, costituisce presupposto necessario per fruire delle agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni per i donatori, agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, possibilità di autofinanziarsi attraverso attività commerciali secondarie tassate con regimi semplificati, etc.) e delle altre misure di sostegno connesse all’adozione della qualifica di ETS (come, ad esempio, l’accesso a bandi pubblici o a fondi riservati al Terzo settore).

L’iscrizione, inoltre, consente all’ente di qualificarsi come ETS nei rapporti con i terzi.

Dall’iscrizione nel Registro, d’altra parte, deriva l’obbligo di adeguarsi agli obblighi in materia di trasparenza e agli altri adempimenti previsti dal Codice.

Gli enti iscritti nel Registro, inoltre, potranno essere sottoposti ai controlli in merito ai requisiti necessari all’adozione della qualifica di ETS (svolti dagli uffici del Registro) e a quelli sulla corretta applicazione delle relative misure fiscali (svolti dall’Amministrazione finanziaria).

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