L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2 da apporre sui seguenti documenti di importo superiore a euro 77,42:
Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
In forza del successivo art. 6 della Tabella B allegata allo stesso decreto, sono esenti dal bollo le fatture “riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”. Rientrano in questa categoria le operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972, le operazioni intracomunitarie non imponibili ai sensi delle disposizioni contenute nel DL 30.8.1993 n. 331 e le operazioni realizzate dai soggetti in regime forfettario.
Nell’interpello n. 67/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di bollo sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro è dovuta da chi forma il documento.
La disposizione è comunque derogabile dalle parti, che possono accordarsi per prevedere che le spese siano poste a carico dell’una o dell’altra parte, oppure tra loro divise, ad esempio, in parti uguali.
In conclusione, nel caso in cui l’emittente si avvalga della deroga citata, l’imposta di bollo di 2 euro sulla fattura senza IVA superiore a 77,47 euro può essere richiesta, al cliente/debitore, “addebitandola in fattura in aggiunta al compenso professionale” in forza di (alternativamente)
Un accordo intervenuto tra le parti;
Ovvero, in assenza di accordo, in base alle disposizioni dell’art. 1196 Codice civile che espressamente prevede che “le spese del pagamento sono a carico del debitore”
Questo è confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 444/2008.
Conseguenze pratiche dell’addebito del bollo al cliente sono:
L’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito per il soggetto emittente in quanto onere accessorio alla prestazione;
La deducibilità del costo per il cliente destinatario della fattura.
Ne discende altresì la detraibilità dell’imposta di bollo pagata sulle fatture per prestazioni mediche ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera c) in quanto facente parte dell’onorario corrisposto.
Nota conclusiva. A norma dell’art. 22 del DPR 642/72, nel pagamento dell’imposta di bollo opera il principio di solidarietà tra emittente e destinatario della fattura. In base a questo principio le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell’imposta di bollo e delle eventuali sanzioni amministrative.
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