Gli obblighi di contabilità
Titolo X – Regime fiscale degli enti del Terzo settore
capo III – Delle scritture contabili
art. 87 C.T.S. Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo settore
L’art. 87 prevede che gli ETS non commerciali, di cui all’art. 79 comma 5, a pena di decadenza dai benefici fiscali, saranno chiamati a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a rappresentare con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e a rappresentare in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle secondarie, con obbligo di conservare tali scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta)
• Al fine di assolvere gli obblighi sopra descritti, il comma 2 ammette la possibilità di predisporre il libro giornale e il libro inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 (contenuto del libro giornale: cronologicità delle operazioni) e 2217 (redazione dell’inventario) c.c.;
• Sono previste agevolazioni per i soggetti minori (proventi istituzionali e diversi per anno non superiori a quanto indicato all’art. 13 (euro 220.000).
• Il comma 1, lett. b), dell’art. 87 prevede che per l’attività commerciale l’Ets non commerciale avrà l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (contabilità semplificata per le imprese minori);
• Dagli adempimenti sopra descritti saranno escluse le APS e le ODV che applicheranno il regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice;
• Vi è l’obbligo contabilità separata per attività commerciali. Non è stato appositamente previsto che si debba istituire un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività;
• In caso di raccolta pubblica di fondi è necessaria la redazione di uno specifico rendiconto, inserito all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art.13 del CTS
• Gli Ets non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali, non saranno soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
Bilancio
Titolo II- Degli enti del terzo settore in generale
art. 13 C.T.S. Scritture contabili e bilancio
L’articolo 13 del CTS dispone espressamente che tutti gli ETS (commerciali e non) sono tenuti alla redazione di un bilancio di esercizio (in determinati casi redigono un rendiconto economico finanziario) e, in caso di esercizio esclusivo o principale della propria attività in forma d’impresa commerciale, alla tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile (libro giornale e libro degli inventari oltre alle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa).
• Gli ETS sono distinti ai fini del bilancio in:
1. non-piccoli
2. piccoli
• Il comma 2 dell’art. 13 precisa che un ETS è «piccolo» quando consegue ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro
• Il bilancio dei non piccoli (ricavi > di 220.000 euro) è composto da:
1. stato patrimoniale
2. rendiconto gestionale, «con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente»
3. relazione di missione «che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie» oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6
Il bilancio dei piccoli
è composto (facoltativamente) da:
• rendiconto per cassa.
Il bilancio di tali enti è privo dell’informativa qualitativa (relazione di missione).
Il comma 6 prevede che l’organo amministrativo documenti il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 (attività diverse) nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il comma 3, poi, afferma che Il bilancio è redatto «in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore»
Il Ministero del Lavoro, con il decreto 5.3.2020, pubblicato sulla G.U. 18.4.2020, n. 102, ha approvato gli schemi utilizzabili per la redazione del bilancio d’esercizio da parte degli Enti in esame, come segue:
Stato patrimoniale (Mod. A);
Rendiconto gestionale (Mod. B), con l’indicazione dei proventi / oneri;
Relazione di missione (Mod. C)
Tali schemi sono considerati “fissi”, ma possono essere modificati per favorire la chiarezza del bilancio. In particolare, l’Ente può:
• suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi / lettere minuscole, pur mantenendo “la voce complessiva e l’importo corrispondente”;
• raggruppare le citate voci se il raggruppamento è irrilevante;
• aggiungere voci precedute da numeri arabi / lettere minuscole.
È possibile eliminare le voci precedute da numeri arabi / lettere minuscole con importi nulli per 2 esercizi consecutivi, dandone indicazione nella Relazione di missione.
Rendiconto per cassa (Mod. D).
Novità di rilievo, prevista in calce al Modello B e D riguarda il PROSPETTO COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente. Un esempio di costi figurativi è dato dall’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
La compilazione del predetto prospetto è facoltativa per entrambi gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori o inferiori a euro 220.000. Quanto esposto in tale prospetto non deve essere stato già inserito nel Rendiconto gestionale
i nuovi schemi sono utilizzabili, per gli ETS con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, a partire dalla redazione del bilancio relativo al 2021 (da approvare nel 2022).
Agli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale viene richiesto:
• Di tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.;
• Di redigere e depositare il bilancio presso il registro delle imprese; bilancio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio delle micro imprese) del codice civile.
Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il RUNTS.
I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
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