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Presentazione della domanda per gli investimenti in StartUp Innovative e PMI Innovative

Disposizioni applicative Ex D.L. 34/2020


Ambito di applicazione


Sono state diramate le disposizioni operative riguardanti l’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020), consistente in una detrazione IRPEF pari al 50% dell’investimento effettuato dalle persone fisiche nelle StartUp Innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di € 100.000,00, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di € 300.000,00, oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”1.


L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.


La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MISE.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.


A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.


Accesso alla piattaforma informatica


La piattaforma informatica è attiva dal 1° marzo 2021 per la presentazione al Ministero delle istanze relative agli “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in Start-Up e PMI innovative”.

L’istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata, dal 1° marzo 2021, solamente on line per il tramite della piattaforma informatica, a cui si accede dal collegamento indicato nell’apposita sezione “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” del sito internet del Ministero.


L’istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore.


La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza.


Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.


La presentazione dell’istanza per il tramite della piattaforma informatica e l’esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell’agevolazione relativamente all’investimento effettuato da un soggetto investitore nell’impresa beneficiaria che presenta istanza. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in relazione agli investimenti effettuati gli stessi devono essere indicati dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento. Le agevolazioni spettano in ogni caso a condizione del rispetto di tutti i requisiti, adempimenti e condizioni previsti dal decreto.


L’accesso alla piattaforma informatica avviene mediante SPID.


L’accesso alla piattaforma informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, come risultante dal Registro imprese. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante deve essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell’istanza, una specifica richiesta, mediante PEC, all’indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l’accreditamento del soggetto, il cui accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.


Per l’accesso alla piattaforma informatica, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della seguente strumentazione:

  • SPID;

  • PEC dell’impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva;

  • firma digitale.

È altresì richiesto un indirizzo di PEC del soggetto investitore che effettua l’investimento agevolato nell’impresa beneficiaria che presenta l’istanza.


Presentazione e finalizzazione delle istanze


L’iter di presentazione dell’istanza è articolato nelle seguenti fasi:

  • accesso tramite SPID alla piattaforma informatica;

  • immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza e caricamento del modulo opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale;

  • generazione del modulo di istanza sotto forma di documento immodificabile, contenente l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;

  • caricamento dell’istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata;

  • rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento de minimis, di rilascio del codice COR e della registrazione dell’aiuto «de minimis» presso il Registro nazionale aiuti.

  • L’attestazione di esito positivo rilasciata dalla piattaforma informatica riporta il COR rilasciato dal Registro nazionale aiuti e viene trasmessa alla PEC dell’impresa beneficiaria e del soggetto investitore.

Sono in ogni caso improcedibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica; sono nulle le domande non presentate con le modalità previste dalla presente circolare.

Ciascuna istanza riguarda l’investimento effettuato da un soggetto investitore nell’impresa beneficiaria che presenta la domanda di accesso. L’impresa beneficiaria può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto investitore che effettua l’investimento nella stessa. Le richieste si intendono cumulative per ciascuna impresa beneficiaria, ai fini della verifica dei massimali di aiuto stabiliti dal Regolamento de minimis. Rimangono in ogni caso fermi i massimali di investimento e di agevolazione fiscale stabiliti dal decreto, che ciascun soggetto investitore è tenuto a rispettare per fruire del beneficio.


Variazione dell’investimento e della detrazione fruibile


In caso di variazioni dell’investimento agevolato e della detrazione fruibile, l’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma informatica, ai fini della rideterminazione dell’ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis».


Le variazioni della modalità di effettuazione di un investimento già destinatario di COR, direttamente o tramite organismo di investimento collettivo del risparmio, ovvero quelle inerenti al cambiamento del soggetto investitore o dell’organismo di investimento collettivo del risparmio, implicano una modifica sostanziale dell’operazione approvata e pertanto la ricorrenza della causa di decadenza previste dal Decreto. Pertanto, laddove ricorrano modifiche della modalità, diretta o indiretta, di effettuazione di un investimento, ovvero del soggetto investitore o dell’organismo di investimento collettivo del risparmio, l’impresa beneficiaria è tenuta presentare istanza di rinuncia, con azzeramento dell’aiuto ammesso, e a presentare una nuova istanza, distinta e separata dalla precedente, sulla base delle nuove modalità o profili soggettivi di investimento previsti.


In caso di trasformazione societaria che conduca al cambiamento dell’impresa beneficiaria, deve essere fornita tempestiva comunicazione con una argomentata relazione da inviare a mezzo PEC all’indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it.


Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto delle pertinenti previsioni contenute nel Regolamento de minimis in relazione ai casi di scissioni, fusioni ed acquisizioni.


 

1. Gli aiuti "de minimis" sono aiuti, concessi a un'impresa "unica" in un determinato arco di tempo, che non superano un importo prestabilito e che sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea. Tali aiuti rappresentano quindi una deroga al divieto imposto dall'UE agli Stati membri di concedere finanziamenti diretti alle imprese (come prestiti a fondo perduto, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, agevolazioni fiscali, ecc.). Il Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 prevede, infatti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Occorre quindi che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.

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