SuperACE 15% ANNO 2021 ART. 19 D.L. 73/2021
Con provvedimento n. 238235/2021 del 17/9/2021, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le regole tecniche per richiedere la trasformazione in credito di imposta della variazione in aumento del
capitale proprio (ACE – Aiuto alla Crescita Economica), verificatesi nell’esercizio successivo a
quello in corso al 31/12/2020 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare,
aumenti intervenuti nel 2021).
Si rammenta che il rendimento nozionale di dette variazioni in aumento è stabilito nella misura del
15% (Super ACE), contro il rendimento “a regime” applicabile per gli aumenti intervenuti fino al
2020 dell’1,3% (ACE ordinaria).
La richiesta deve essere eseguita con comunicazione da trasmettere:
- esclusivamente con modalità telematiche;
- a partire dal 20 novembre 2021 e fino al termine ordinario per la presentazione della
dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui si è verificato l’aumento del capitale proprio
(quindi, entro il 30 novembre 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare).
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l’Agenzia delle Entrate comunica al
richiedente il riconoscimento ovvero il diniego del credito di imposta.
Per approfondimenti sul tema generale della Super Ace, si rinvia ai contributi video già pubblicati
su questo sito l’11 giugno e il 6 luglio scorsi.
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