Per tutti i bilanci OIC dei contribuenti in contabilità ordinaria (soggetti che non hanno adottato i Principi contabili internazionali), Il DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), ha previsto la possibilità, in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2, Cod.Civ., di non effettuare gli ammortamenti 2020 relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Per l’anno 2020, è quindi possibile non imputare a Conto economico la quota annua di ammortamento, mantenendo invariato il valore di iscrizione delle immobilizzazioni rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La deroga in esame può essere adottata anche ai soggetti con esercizio a cavallo d’anno per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020.
La cancellazione della quota di ammortamento 2020 comporta di fatto lo slittamento di un anno di tutto il piano ammortamento, venendo recuperata in fondo al periodo originariamente previsto.
Operazioni contabili e di bilancio conseguenti alla sospensione dell'ammortamento
1) Per avvalersi della sospensione è necessario iscrivere una riserva indisponibile DL 104/2020 mediante imputazione di utili rinviati a nuovo in misura pari alla quota di ammortamento non effettuata.
2) Si deve inoltre motivare in Nota Integrativa le ragioni dell’applicazione della deroga (ad es. per la minore o assente attività nell'esercizio 2020).
3) Gli ammortamenti sospesi restano tuttavia deducibili dal reddito imponibile sia ai fini IRES/IRPEF che IRAP, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla disciplina fiscale previgente, nonostante la mancata imputazione a conto economico.
4) La deducibilità in assenza di imputazione fra i costi dell'esercizio, comporta tuttavia il calcolo delle imposte differite IRES/IRPEF/IRAP corrispondenti agli ammortamenti congelati, imposte che verranno girate nell'esercizio finale in cui imputate le quote d'ammortamento a conto economico.
5) In dichiarazione andrà anche indicato nell'apposito quadro il disallineamento tra valore civilistico e fiscale.
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