La Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), interviene ampliando l’orizzonte temporale di tutti i bonus edilizi. Di seguito si riporta una breve sintesi delle modifiche.
Superbonus 110%

Ulteriore novità riguarda la ripartizione in 4 quote annuali (in luogo delle precedenti 5) per la quota parte di spesa sostenuta dall’1° gennaio 2022.
L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dei crediti sarà possibile in tutti i casi sopraelencati fino alle rispettive scadenze.
Altri bonus edilizi



Visto di conformità e attestazioni
In tema di visto di conformità e attestazioni richieste per tutti bonus edilizi, fra le principali modifiche si segnalano:
Superbonus 110%
la previsione della obbligatorietà del visto di conformità, anche nel caso di fruizione del superbonus 110% nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto di imposta che gli presta assistenza fiscale;
la specificazione che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
Altri bonus edilizi
la previsione di un obbligo generalizzato del visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate che divengono oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito. Sono tuttavia esclusi, da tali obblighi:
gli interventi classificati come attività di edilizia libera (ex art. 6 DPR 380/2021, del D; 2.3.2018 e/o della normativa regionale);
gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (con esplicito divieto di appositi suddivisioni contrattuali e di frazionamenti di lavori al solo fine di eludere la norma),
fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”
L’inserimento tra le spese detraibili per gli interventi relativi a bonus edilizi diversi dal superbonus 110% anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi”.
Comments