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Detrazioni per canoni di locazione: i giovani inquilini

La Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha modificato l’art. 16 comma 1 ter del TUIR, ampliando la platea dei beneficiari della detrazione prevista in favore di giovani inquilini, estesa a tutti i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti,

  • percettori di un reddito complessivo non superiore a euro 15.493,71,

  • che stipulino un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.481 per una unità immobiliare (o porzione della stessa)

  • da adibire ad abitazione principale, purché la stessa non sia l’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Il diritto alla detrazione è subordinato al possesso dei requisiti (età, reddito, residenza) da verificare per ciascuno dei cointestatari e ciascuno degli anni agevolabili.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota

La detrazione è da rapportare al periodo d’anno durante il quale l’abitazione è adibita ad abitazione principale (intendendosi come tale l’immobile nel quale il titolare del contratto di abitazione dimorano abitualmente; la dimora usualmente coincide con la residenza anagrafica).

Sono esclusi dal beneficio tutte le locazioni che hanno per oggetto:

  • immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (immobili storici) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n.481;

  • alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

  • alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

La detrazione spetta per ciascuno dei primi quattro anni di durata contrattuale nella seguente misura:

  • detrazione lorda pari al 20% del canone di locazione annuo, comunque entro un limite massimo di euro 2.000,

  • con una detrazione minima garantita di euro 991,60;

Qualora la detrazione spettante fosse superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia) e all’art. 13 (altre detrazioni per lavoro), la parte eccedente è riconosciuta secondo le modalità contenute nel DM 11.2.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. 1.3.2008 n. 52), come meglio specificate qu di seguito:

  • ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente) e 50 (redditi assimilati al lavoro dipendente) del TUIR la detrazione spettante è riconosciuta dai sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sulla base di una dichiarazione resa dell’avente diritto dove sono specificati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, il possesso dei requisiti richiesti (età e residenza), il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché' si attestati l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR. I sostituti d'imposta utilizzano, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU) l'importo non attribuito all'avente diritto per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

  • Ai soggetti diversi da quelli sopra indicati l’ammontare della detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi. La parte eccedente non utilizzata ed evidenziata nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione in modello F24, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso con la dichiarazione dei redditi.

Detrazioni per canoni di Locazione: altre casistiche


L’Art. l’art. 16 del TUIR prevede altre detrazioni legate ai canoni di locazione.

Art. 16 comma 01 (contratti di locazione a canone libero di immobili adibiti ad abitazione principale)

  • Soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari a:

  1. euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

  2. euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Art. 16 comma 1 - Contratti di locazione a canone concordato e contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale di immobili adibiti ad abitazione principale

  • Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 (Contratti di locazione a canone concordato), e 4, commi 2 e 3 (contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale) della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

  1. euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

  2. euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Art. 16 comma 2 – Contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale stipulati da lavoratori dipendenti che trasferiscono per lavoro la propria residenza

  • Ai lavoratori dipendenti che:

    • trasferiscono o hanno trasferito nei tre anni antecedenti la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi quello di richiesta della detrazione,

    • il nuovo comune di residenza deve essere a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque deve trovarsi al di fuori della propria regione

    • siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale

spetta una detrazione, per i primi tre anni di contratto, complessivamente pari a:

  1. euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

  2. euro 495,80, se il reddito complessivo supera lire euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Anche per queste detrazioni valgono le regole viste sopra in ordine alle modalità di fruizione stabilite dal DM 11.2.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. 1.3.2008 n. 52)


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