Il mod. 730 è dedicato alla dichiarazione di alcuni specifici tipi di reddito:
Redditi da lavoro dipendente e assimilati (co.co.co e lavoro a progetti)
Redditi dei terreni e fabbricati
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo senza partita IVA (ad esempio compensi per cariche pubbliche)
Redditi diversi
Alcuni redditi soggetti a tassazione separata
Per semplificare possiamo affermare che destinatari del mod. 730 sono le persone fisiche non titolari di redditi di impresa (comprese le partecipazioni in società di persone e società di capitali tassate per trasparenza) e/o non titolari di redditi di lavoro autonomo abituale (che richiede necessariamente l’apertura di una partita IVA).
Pertanto possono utilizzare il mod. 730:
Pensionati e lavoratori dipendenti;
Percettori di indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente;
Soci lavoratori di cooperative di produzione di beni e servizi;
Sacerdoti della Chiesa Cattolica;
Giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno;
Personale della scuola con contratto a tempo determinato;
Lavoratori co.co.co
Produttori agricolo esonerati da IRAP e IVA
NOVITA’ per i lavoratori con contratto a tempo determinato
Data la particolare modalità di liquidazione del mod. 730 (attraverso l’intervento del sostituto d’imposta) la norma prevede una fattispecie particolare per i lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all’anno e per il personale della scuola con contratto a tempo determinato.
La prima categoria (lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all’anno) potrà presentare il mod. 730 al sostituto d’imposta o al CAF/professionista abilitato se il contratto dura dal mese della presentazione della dichiarazione fino al terzo mese successivo e se sono conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
La seconda categoria (personale della scuola con contratto a tempo determinato) potrà presentare il mod. 730 al sostituto d’imposta o al CAF/professionista abilitato se il contratto dura almeno dal settembre 2020 al giugno 2021.
Entrambe le categorie potranno comunque presentare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Mod. 730 senza sostituto
Tutti i contribuenti che si trovino nella situazione di non avere un sostituto d’imposta nel periodo in cui dovrebbe essere effettuato il conguaglio possono comunque presentare la dichiarazione mod. 730, indicando nel frontespizio la lettera A nella casella 730 senza sostituto e barrando la casella Mod.730 dipendenti senza sostituto nel riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate provvederà direttamente all’erogazione del credito, mentre l’eventuale debito sarà pagato con il mod. F24.
Specifiche categorie di reddito
Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni: Dal 1° gennaio i redditi derivanti da lezioni private e ripetizioni, svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado sono soggetti all’imposta sostitutiva del 15%, previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate: in questo caso tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo e quindi non verranno dichiarati. Il contribuente interessato può comunque optare per la tassazione ordinaria, inserendo tali redditi nel quadro D, rigo D5 del modello 730.
Lavoratori frontalieri: i lavoratori residenti in Italia, prestano l'attività di lavoro dipendente in zone di frontiera o in Stati limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto godono di una fascia di esenzione reddituale di 7.500,00€. Tale esenzione andrà indicata al rigo RC5 del quadro RC.
Riepilogo limiti di reddito per detrazioni per familiari a carico
Figli minori di 24 anni € 4.000,00 (se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2020 e, sempre ne 2020 ha percepito un reddito inferiore a 4.000,00€)
Coniuge e altri familiari €2.840,51
Figli maggiori di 24anni €2.840,51.
NOVITA’ Detrazione IRPEF per oneri ex art. 15 del TUIR
Parametrazione in funzione del reddito complessivo
Le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 15 TUIR,(a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese veterinarie, le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato, le spese funebri, le spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica, i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente ed i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, le erogazioni liberali, le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede, le spese per gli addetti all'assistenza (c.d. "badanti") delle persone non autosufficienti, le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti) a partire dal 1 gennaio 2020 sono parametrate al reddito complessivo dichiarato dal contribuente ovvero:
per i redditi fino a 120.000€ saranno detratte per l’intero importo della spesa sostenuta;
per i redditi compresi fra 120.000€ e 240.000€ spetteranno per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000€, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 €;
per i redditi superiori a 240.000€ non spetterà alcuna detrazione.
Sono esclusi dalla parametrazione gli interessi passivi da mutui ipotecari per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale e le spese sanitarie.
NOVITA’ Detrazioni collegate all’emergenza COVID-19
Le erogazioni liberali per sostenere interventi di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria erogate nel 2020 a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali e altri enti, fondazioni ecc. sono detraibili nella misura del 30%, con un massimo deducibile di 30.000€ (ovvero 30% di 100.000€) (andranno indicate al quadro E, rigo E8, con il codice spesa 72).
La spesa per l’acquisto delle mascherine di protezione individuale è detraibile se dallo scontrino/fattura risulti identificato il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico ovvero il codice AD o la marcatura CE e la relativa Direttiva Europea.
Mod. 730 del defunto
Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021 gli eredi abilitati (tramite richiesta all’Agenzia delle Entrate) possono accedere al mod.730 del defunto e presentarlo telematicamente all'Agenzia delle entrate o rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato. Ovviamente la persona deceduta doveva essere in possesso dei requisiti per presentare il mod. 730 ossia nel 2020 aver percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2021, (che non abbiano già presentato il mod 730/ la dichiarazione dei redditi) la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi - PF.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta dovuta bisogna distinguere se il decesso è avvenuto entro o dopo il 28 febbraio 2021: nel primo caso vanno infatti rispettati i termini ordinari, vale a dire il 30 giugno 2021 ovvero il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; nella seconda ipotesi scatta invece uno slittamento di sei mesi, che sposta la scadenza dei termini al 30 dicembre 2021 ovvero al 30 gennaio 2022 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, allora il rimborso verrà effettuato direttamente dall’amministrazione finanziaria, esattamente come avviene già adesso per i 730 trasmessi senza sostituto: il rimborso verrà accreditato sull’conto corrente del contribuente, qualora ne abbia fornito le coordinate (codice Iban,) altrimenti, in assenza di Iban, l’erogazione avverrà tramite titoli di credito emessi da Poste italiane.
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