top of page
Immagine del redattoreAlessandra Piceci

Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021

A decorrere dal 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, è disponibile la "dichiarazione precompilata" delle persone fisiche:

  • modello 730

  • modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi. In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:

  • I compensi riportati dalla Certificazione Unica;

  • I compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • I dati relativi alle locazioni brevi;

e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:

  • Quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

  • Premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

  • Contributi previdenziali e assistenziali;

  • Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

  • Spese sanitarie e relativi rimborsi;

  • Spese veterinarie;

  • Spese universitarie e relativi rimborsi;

  • Contributi versati alle forme di previdenza complementare;

  • Spese funebri;

  • Spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

  • Spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

  • Erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

  • Spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:

  • Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);

  • Carta d’identità elettronica (CIE);

  • Carta nazionale dei servizi (CNS);

  • Credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).

A partire dal prossimo 19 maggio 2021 i contribuenti potranno modificare, integrare e inviare il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può:

  • Accedere personalmente alla precompilata;

  • Delegare un intermediario (CAF, sostituto d’imposta, datore di lavoro);

  • Presentare il mod. 730 ordinario.

La dichiarazione precompilata è accettata se le modifiche effettuare dal contribuente non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, pertanto possono essere modificati:

  • I dati anagrafici, con l’eccezione del comune di domicilio fiscale che comporta la variazione delle addizionali IRPEF;

  • I dati relativi al sostituto d’imposta;

  • I dati del coniuge (indicazione del codice fiscale) non fiscalmente a carico;

  • La compilazione del quadro I (dove si indica la compensazione del credito);

  • La compilazione del quadro F con l’indicazione della volontà di non versare acconti

  • La compilazione del quadro F con l’indicazione dell’intenzione di rateizzare il versamento.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione mod.730 scade il 30 settembre 2021.

I CAF e i professionisti abilitati elaboreranno ed invieranno le dichiarazioni all’Agenzie delle Entrate secondo le seguenti scadenze:




Il conguaglio a credito o debito darà effettuato del sostituto d’imposta sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il prospetto di liquidazione (730/4)

Restano invariati i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa: il contribuente dovrà presentarla al CAF o al professionista abilitato entro il 25 ottobre 2021, il CAF/professionista invierà all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre 2021.

Il CONTRIBUENTE DEVE CONSERVARE ED ESIBIRE, SE RICHIESTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, FINO AL 31/12/2026 LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

  • Certificazione unica dei redditi;

  • Scontrini/giustificativi delle fatture delle spese sostenute;

  • Modelli F24 (quietanzati) per i versamenti eseguiti;

  • Dichiarazione dei redditi dalla quale scaturisce il credito riportato nel mod.730.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 vige l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili tutti gli oneri detraibili, a pena dell’impossibilità di usufruire della detrazione.

Possono essere ancora pagati in contanti i seguenti oneri:

  • Medicinali

  • Dispositivi medici

  • Prestazione sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN

L’invio della dichiarazione mod.730 precompilata senza modifiche direttamente dal contribuente comporta l’esenzione dai controlli formali ex art.36/bis del DPR 600/73

se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli vengono effettuati anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page