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REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. ATTUAZIONE D.LGS 39/2021

Si ritiene opportuno segnalare che, in attuazione del D.Lgs 39/2021, dal 31 agosto scorso è attivo il nuovo “Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche” nel quale sono iscritte tutte le società (SSD) e associazioni (ASD) dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una federazione sportiva nazionale (FSN), una disciplina sportiva associata (DSA), un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

Il Registro, accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, è tenuto dal Dipartimento per lo sport e sostituisce quello analogo tenuto dal CONI per il quale è stata abrogata la disposizione (art. 7 del DL 136/2004) che attribuiva al CONI stesso il ruolo di unico ente certificatore dell’attività sportiva.

Per gli enti già iscritti al registro tenuto dal CONI è previsto un automatismo nel passaggio al nuovo Registro, che consente loro di continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12 del DLgs. 39/2021).

Per gli enti di nuova costituzione, invece, la domanda di iscrizione, unitamente agli allegati indicati all’art. 6 comma 2 del DLgs. 39/2021, è presentata dall’Organismo sportivo (federazione sportiva nazionale dalla disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva) cui è affiliata l’associazione o la società sportiva dilettantistica richiedente l’iscrizione.

Tale Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’associazione/società affiliata rispetto ai requisiti richiesti e garantisce il mantenimento dei requisiti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’associazione/società interessata di integrare i dati e/o la documentazione.

Viene inoltre prevista la possibilità per le ASD di acquisire la personalità giuridica anche tramite l’iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Analogamente a quanto stabilità nell’ambito del Terzo settore, l’iter di iscrizione al registro è curato dal notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste per la costituzione e, in particolare, del rispetto delle disposizioni relative alla natura dilettantistica (art. 14 comma 2 del DLgs. 39/2021).

Anche gli atti modificativi dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro.

Ufficio Studi Milano Commercialisti

A cura di Ennio Franzoia




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