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Costituzione online di SRL

Via libera all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, i notai possono costituire da remoto le società a responsabilità limitata ordinarie semplificate.


La norma prevede l’istituzione di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato che consentirà l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.


Con il decreto legislativo approvato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri (in attuazione dell’art. 29 della l. n. 53/2021 “Legge di delegazione europea 2019-2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 23 aprile 2021), è stata introdotta la possibilità di costituire on line le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate.


In precedenza era richiesta la presenza fisica delle parti per la stipula dell’atto notarile di costituzione.


Le modalità di costituzione introdotte verranno obbligatoriamente gestite da una piattaforma digitale realizzata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.


L’art. 2, comma 1 del decreto legislativo prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata (l’Italia ha esplicitamente scelto di limitare la nuova procedura esclusivamente a tali due tipologie di società) aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, avvenga ancora per atto pubblico ma informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.


Con riferimento alle disposizioni della legge notarile relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche e alla sua sottoscrizione, queste ultime dispongono che le parti sottoscrivano personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e che il notaio apponga personalmente la propria firma digitale dopo le parti e in loro presenza.

Come sopra anticipato, la costituzione on line è possibile unicamente nelle ipotesi di conferimenti mediante denaro attraverso bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato al notaio rogante.


Il comma 2 dell’art. 2 dispone in merito alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato che dovrà prevedere:


  • l'accertamento dell'identità;


  • la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;


  • la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;


  • la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.



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