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Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni fino al 15 novembre

Con l’approvazione della legge di conversione del D.L. 17/2022 (c.d. DL “Energia”) è stato prorogato dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2022.


Ambito soggettivo

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno beneficiare pertanto di un lasso temporale maggiore per porre in essere gli adempimenti necessari ad affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguibili e/o conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR.

Adempimenti

Operativamente occorrerà che entro il prossimo 15 novembre:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno;

- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 14%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Sarà sempre possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo che scadranno ora il 15 novembre 2022, il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024; la seconda e terza rata dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 15 novembre 2022.

L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine sopra previsto del 15 novembre 2022:

- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;

- ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.


Detrazione o rimborso dell’imposta versata in precedenza

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione in forza di norme precedenti e intenda ora avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:

-non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;

- può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

Inoltre, in caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore della partecipazione, si ricorda che l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.

Dichiarazione dei redditi

I dati riguardanti la rivalutazione devono essere indicati nel quadro RM (Sez. X) del modello Redditi/2023 (redditi conseguiti nel periodo di imposta 2022), salvo eventuali successive modificazioni. L’obbligo dichiarativo deve essere osservato anche dai contribuenti che utilizzano per la propria dichiarazione dei redditi il modello 730, presentando il quadro RM e il relativo frontespizio del Morello Redditi/2023 entro il termine di presentazione del modello Redditi/2023 stesso. L’omessa indicazione dei dati costituisce soltanto una violazione formale, punibile con la sanzione da € 250 a € 2.000 stabilita dal comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 471/1997, restando quindi impregiudicati gli effetti della rivalutazione che si perfeziona, come sopra indicato, con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.


Ufficio Stuti Milano Commercialisti

A cura di Alessandro Piona



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