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La riforma del Terzo settore: 
Il futuro fiscale degli ETS.

Sono ETS le ODV, le APS, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni egli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e che sono iscritti nel RUNTS


E’ ETS chi esercita attività nei settori di cui all’articolo 5 del CTS (26 tipologie di attività dalla lettera a) alla lettera z).


Le altre attività, disciplinate dall’art. 6 del CTS, devono essere secondarie e strumentali secondo i criteri stabiliti da apposito DM.


Agli ETS, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al titolo X del CTS (regime fiscale degli Enti del Terzo Settore), nonché le norme del titolo II del TUIR in quanto compatibili.

La normativa fiscale degli ETS è pertanto normativa speciale, mentre il TUIR costituisce normativa residuale.


Nel TUIR vi è la distinzione tra ENTI COMMERCIALI ed ENTI NON COMMERCIALI (art. 143-153)

Nel CTS gli ETS si distinguono in ETS COMMERCIALI ed ETS NON COMMERCIALI (art. 79)


Ai sensi dell’art. 79 comma 5) CTS si considerano NON COMMERCIALI gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all’art. 5, con modalità non commerciali e precisamente a titolo gratuito o dietro il versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (ovvero non superiori di oltre il 5% i relativi costi e per non oltre due periodi di imposta consecutivi).


Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS assumono la qualifica di ENTI COMMERCIALI qualora i proventi delle attività in interesse generale (art.5) svolte con modalità commerciali nonché i proventi delle attività diverse (art.6), senza tenere conto delle sponsorizzazioni, superano nel medesimo periodo di imposta le entrate non commerciali


Per determinare la situazione tributaria dell’ETS, alla luce dell’art. 79 occorre seguire un preciso percorso logico-tecnico:


  1. deve essere verificata la commercialità delle attività di interesse generale; in caso di più attività si possono eseguire singole verifiche ovvero eseguire una valutazione complessiva.

Infatti un ETS NON COMMERCIALE può avere una attività commerciale

  1. Successivamente va verificata la commercialità dell’ente per definire se l’ETS è NON COMMERCIALE (pur svolgendo una attività commerciale) ovvero COMMERCIALE

Se le entrate NON COMMERCIALI superano le ENTRATE COMMERCIALI l’ETS si qualifica come NON COMMERCIALE, diversamente si qualifica come COMMERCIALE


Per procedere nel percorso logico-tecnico occorre approfondire il tema delle entrate NON COMMERCIALI di un ETS che si distinguono in:

  • Contributi e sovvenzioni;

  • Liberalità;

  • Quote associative;

  • Valore normale delle cessioni o prestazioni;

  • Entrate di alcuni specifici Enti (Ricerca scientifica di particolare interesse, attivtà Ex IPAB)

  • Entrate da attività di interesse generale non commerciali.

Contributi e sovvenzioni

  • Contributi ed apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale;

  • Includono quindi anche i contributi aventi natura di corrispettivo;

Liberalità

  • Tutte le entrate a carattere non sinallagmatico (controprestazione) ivi compresi i fondi pervenuti a seguito di raccolte effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o di campagne di sensibilizzazione;

  • Sono da intendersi come tali tutte le entrate a carattere liberale, anche le raccolte di fondi effettuate in modo sistematico (fund rising) basta che siano contraddistinte dalla assenza di sinallagma;

  • E’ invece esclusa l’attività di raccolta fondi attraverso la vendita di prodotti in modo continuativo; tale attività è da considerarsi “commerciale” ma, appartenendo all’art.7 del CTS e non all’art. 6 del CTS non è rilevante ai fini della qualificazione tributaria dell’Ente.

Prestazioni a valore normale

  • Valore normale di cessioni e prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali;

  • Sono prestazioni svolte e non ricevute;

  • Il riferimento al valore normale è da intendersi all’art. 9 del DPR 917/1986 (per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Entrate di alcuni specifici Enti (Ricerca scientifica di particolare interesse, attivtà Ex IPAB

  • Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolte direttamente da un ETS che abbia quale finalità principale lo svolgimento di tale attività, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nell’attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati, senza corsie preferenziali di accesso ai risultati da parte di soggetti privati.

  • Le stesse attività di ricerca sono considerate non commerciali anche se affidate ad università ed organismi di ricerca che le svolgono direttamente, secondo modalità e ambiti stabiliti nel DPR 135/2003.

  • Sono altresì considerate attività non commerciali le attività sociali, sanitarie e socio sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), b) e c), se esercitate da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori.

Altre entrate non commerciali

  • Ai sensi dell’art. 84, per le ODV non si considerano commerciali le seguenti attività:

    • Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

    • Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

    • Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

  • Ai sensi dell’art. 85, per le APS non si considerano commerciali le seguenti attività:

    • Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati

    • Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati ed ai familiari conviventi;

    • Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

Vengono riproposti divieti ed eccezioni già presenti nell’art. 148 TUIR (somministrazioni, organizzazione di viaggi)


Riprendendo il percorso logico-tecnico:


IPOTESI A - ETS NON COMMERCIALE

  1. Verifica della commercialità delle attività di interesse generale:

    1. attività non commerciali, in quanto svolte senza marginalità;

  2. Verifica delle attività diverse (sempre commerciali)

Verifica delle entrate NON COMMERCIALI


Se le entrate NON COMMERCIALI superano le ENTRATE COMMERCIALI l’ETS si qualifica come NON COMMERCIALE e sarà tassato:

  • sulle attività diverse di cui all’art. 6, secondarie e strumentali, comprese le sponsorizzazioni;

  • sulle attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS esercitate con modalità commerciali (ad esempio cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, NON OCCASIONALE, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari ed i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza neri rapporti con i sostenitori ed il pubblico);

  • sugli altri redditi (fabbricati, finanziari, diversi)

Avrà diritto a tutte le agevolazioni riservate agli ETS non commerciali.


IPOTESI B - ETS NON COMMERCIALE con attività commerciale

  1. Verifica della commercialità delle attività di interesse generale:

    1. attività commerciali, in quanto svolte con marginalità;

  2. Verifica delle attività diverse (sempre commerciali)

Verifica delle entrate NON COMMERCIALI


Se le entrate NON COMMERCIALI superano le ENTRATE COMMERCIALI l’ETS si qualifica come NON COMMERCIALE con attività commerciale

Per i costi promiscui, destinati sia ad attività commerciale sia istituzionale, si segue la regola dell’art. 144 comma 4 del TUIR (rapporto di proporzionalità tra ricavi commerciali e ricavi complessivi).

Sarà tassato:

  • Sulle attività di interesse generale commerciali, art. 5;

  • sulle attività diverse di cui all’art. 6, secondarie e strumentali, comprese le sponsorizzazioni;

  • sulle attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS esercitate con modalità commerciali (ad esempio cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, NON OCCASIONALE, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari ed i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza neri rapporti con i sostenitori ed il pubblico);

  • sugli altri redditi (fabbricati, finanziari, diversi)

L’ ETS NON COMMERCIALE potrà optare per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 CTS applicando ai ricavi conseguiti dalle attività degli articoli 5 e 6 percentuali di forfettizzazione del reddito.

Avrà diritto a tutte le agevolazioni riservate agli ETS non commerciali.


IPOTESI C - ETS COMMERCIALE

  1. Verifica della commercialità delle attività di interesse generale:

    1. attività non commerciali, in quanto svolte senza marginalità

    2. attività commerciali, in quanto svolte con marginalità;

  2. Verifica delle attività diverse (sempre commerciali)

Verifica delle entrate NON COMMERCIALI


Se le entrate COMMERCIALI superano le ENTRATE NON COMMERCIALI l’ETS si qualifica come COMMERCIALE.

Sarà tassato come un ente Commerciale, ma non perderà la qualifica di ETS

Anche le entrate di natura non sinallagmatica formeranno il reddito d’esercizio

Avrà comunque diritto ad alcune rilevanti agevolazioni:

  • Art 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali;

  • Art. 3 D.Lgs 111/2017, riforma del cinque per mille: il beneficio spetta a tutti gli enti iscritti al RUNTS

Si rammenta che il mutamento della qualifica, da ETS non commerciale ad ETS commerciale opera a partire dal periodo di imposta in cui l’ente assume natura commerciale.


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