La richiesta di trasformazione in credito di imposta della variazione in aumento del capitale proprio, può essere:
- inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio. Quindi sono possibili invii di più richieste;
- integrata per modificare i dati già in precedente inviati. In tale caso, la richiesta integrativa
sostituisce il precedente invio;
- rinunciata. In tale caso, la rinuncia può essere solo integrale.
Il credito di imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate può essere:
- utilizzato in compensazione, mediante F24 trasmesso esclusivamente tramite servizi
telematici (per esempio, Entratel);
- richiesto a rimborso. In tale caso la richiesta deve essere fatta nella dichiarazione dei
redditi;
- ceduto ad un soggetto terzo. In tale caso, cedente e cessionario devono eseguire le
rispettive comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate contenenti gli estremi del
credito rispettivamente ceduto ed accettato.
Il credito di imposta:
- non è produttivo di interessi;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito di impresa né alla formazione della base
imponibile IRAP;
- può essere utilizzato in compensazione, senza limiti di importo.
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