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Immagine del redattoreEnnio Franzoia

SuperACE 15% anno 2021 Art.19 DL 73/21: parte la trasformazione in credito d'imposta (Parte Seconda)

La richiesta di trasformazione in credito di imposta della variazione in aumento del capitale proprio, può essere:


- inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio. Quindi sono possibili invii di più richieste;


- integrata per modificare i dati già in precedente inviati. In tale caso, la richiesta integrativa

sostituisce il precedente invio;


- rinunciata. In tale caso, la rinuncia può essere solo integrale.


Il credito di imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate può essere:


- utilizzato in compensazione, mediante F24 trasmesso esclusivamente tramite servizi

telematici (per esempio, Entratel);


- richiesto a rimborso. In tale caso la richiesta deve essere fatta nella dichiarazione dei

redditi;


- ceduto ad un soggetto terzo. In tale caso, cedente e cessionario devono eseguire le

rispettive comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate contenenti gli estremi del

credito rispettivamente ceduto ed accettato.


Il credito di imposta:


- non è produttivo di interessi;


- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;


- non concorre alla formazione del reddito di impresa né alla formazione della base

imponibile IRAP;


- può essere utilizzato in compensazione, senza limiti di importo.


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