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Immagine del redattoreAlessandro Piona

Banca dati nazionale per le strutture ricettive e immobili per locazioni brevi

Entro 90 giorni dati e parametri tecnici


In attuazione dell’art. 13-quater, comma 4 del D.L. 30.04.2019, n. 34, il D.M. Turismo 29.09.2021, n. 1782 ha stabilito le modalità di istituzione di un’unica banca dati a livello nazionale per attribuire e gestire i codici che identificano gli immobili destinati a scopi turistici oppure alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 24 aprile 2017 n. 50.


Lo scopo di questa norma è quello di far confluire in un unico portale gli attuali codici identificativi regionali ove adottati e obbligare i proprietari degli immobili siti nelle Regioni che non li avessero ancora adottati a richiederli, questo al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica e dar modo ai consumatori di verificare la corrispondenza dell’offerta proposta a quella dichiarata in banca dati in termini di tipologia e servizi.


Infatti, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici, sono tenuti a indicare il codice identificativo proprio dell’immobile in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi turistici. La mancata indicazione del codice, in base al comma 8 dell’art. 13-quater del DL 34/2019, prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.


Le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi saranno raccolte e ordinate sulla base della tipologia di alloggio, ubicazione, capacità ricettiva, soggetto che esercita l’attività nonché titolo abilitativo necessario per lo svolgimento dell’attività stessa.

Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni previste, verrà emanato un protocollo entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Tale documento individuerà anche la data di entrata in vigore dell’obbligo di esposizione del codice identificativo negli annunci pubblicitari e cercherà di uniformare a livello nazionale i parametri regionali che stabiliscono i confini della locazione turistica. Successivamente tutti gli operatori di strutture turistiche e coloro che destinano gli immobili alle locazioni brevi dovranno richiederlo per gli immobili che ne sono ancora privi.

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