Differenze e regimi sanzionatori per crediti non spettanti e crediti inesistenti
Alcune definizioni
Credito di imposta non spettante: si tratta di “..utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti..” (comma 4, art. 13 D.Lgs 471/1997).
Alcune fattispecie tipiche di crediti non spettanti sono rinvenibili a titolo di esempio:
Splafonamento del limite massimo consentito (ad oggi, a regime, €. 700.000,00 annui);
Assenza del visto di conformità per crediti di importo superiore a €. 5.000,00;
Mancanza di eventuali nulla osta da rilasciarsi da parte dell’AdE o altre autorità competenti.
Credito di imposta inesistente: si tratta del credito “.. in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli ..” (comma 5, art. 13 D.Lgs 471/1997).
Regimi sanzionatori
Credito di imposta non spettante
L’utilizzo dei crediti non spettanti è sanzionato nella misura del 30%, salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
ai crediti non spettanti si applicano gli ordinari termini per l’accertamento: “..entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione..” (art. 43 DPR 600/1973)
Credito di imposta inesistente
L’utilizzo dei crediti inesistenti è sanzionato in misura dal 100% al 200% (art. 13, comma 5, D.Lgs 471/1997), salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso;
il termine per l’accertamento è ampliato a “..entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo..” (comma 16, art. 27 DL 185/2008);
non è ammessa la riduzione agevolata della sanzione ad un terzo (art. 13, comma 5, D.Lgs 471/1997).
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