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Credito di imposta imprese energivore

Con una serie di Decreti-legge il governo ha fissato i crediti d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas delle imprese. Requisiti e crediti sono diversi nei singoli casi. I crediti d'imposta vengono tutti utilizzati con modello F24 e determinati autonomamente dalle imprese. Successivi provvedimenti stabiliranno come dichiarare costi e crediti.


AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'ambito di applicazione soggettivo si devono esaminare:

1) DM 21-12-2017 che fissa i criteri per definire le "imprese energivore"

2) https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/15400-imprese-energivore-elenchi-note-2022

in questo articolo si trovano definizioni e riferimenti completi.

In pratica, le imprese energivore sono quelle iscritte in apposito elenco e che consumano più di un GW annuo.

In riferimento all’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 (Decreto "Sostegni-ter"), che prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle imprese cosiddette "energivore", l'Agenzia Entrate chiarisce che:

a) possono accedere al credito d'imposta le imprese che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica”, ai sensi del decreto MISE 21 dicembre 2017, e che siano regolarmente inserite nell'elenco redatto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

b) le imprese i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.


AMPLIAMENTO DELLA PLATEA PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUL 2022

L'Agenzia Entrate scrive:

• l’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022;

• l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;

• l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022;

• l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;

• l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022.

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

(in altre parole: compensate pure a vostro rischio e pericolo se vi è già chiaro che il delta di spesa sia quello previsto)


ENERGIA ELETTRICA

Mentre nella prima versione l'agevolazione era concessa solo alle imprese energivore iscritte in apposito elenco e che consumano più di un GW annuo, per il secondo trimestre 2022 serve un contatore di potenza superiore a 16 kW.

In questo caso, in base alla circolare del 13 giugno che allego, si deve confrontare il costo del secondo trimestre 2022 con quello del secondo trimestre 2019 (vedasi modalità di calcolo a pag.18).

Se l'incremento è superiore al 30%, il credito d'imposta sarà del 12% della spesa per consumi effettivi del secondo trimestre.

La compensazione può avvenire in anticipo rispetto al dato di conguaglio consumi, ad esempio sui consumi effettivi sicuri (v/sopra), ovviamente a rischio e pericolo dell'impresa.


GAS

Per le imprese "non gasivore" (cioè che non corrispondono ai criteri fissati dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541) (v/circolare 16/06/2022, pag.16) è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

(ahimè, questi dati statistici sono nascosti in una nebbia inestricabile di sigle, dati parziali, comunicazioni raffazzonate; si spera che vengano resi intelligibili a breve)


CREDITO D'IMPOSTA

In entrambi i casi il credito d'imposta si utilizza in compensazione nel mod. F24 (v/risoluzioni allegate per il codice)

Il credito d'imposta va trattato come contributo in conto esercizio non imponibile né IRPEF/IRES né IRAP.


Il Centro Studi di Milano Commercialisti rimane a disposizione per approfondimenti sul tema.

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