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Esterometro 2022 e trasmissione tramite SDI dei dati relativi alle operazioni estere

Il D.Lgs 127/2015 – riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA – al comma 3.bis dell’art. 1 stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2022

la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato

dovrà avvenire obbligatoriamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


Soggetti obbligati


Tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.


Soggetti esonerati


I soggetti passivi che non sono stabiliti in Italia ma solamente identificati ai fini IVA mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale; i soggetti che operano in base al regime c.d. "di vantaggio - MINIMI"; i soggetti che adottano il regime forfetario.


Operazioni da comunicare


Tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato a prescindere dalla loro rilevanza ai fini IVA, quindi andranno comunicate anche le operazioni effettuate nei confronti di “privati” non residenti.


Operazioni escluse


Le importazioni ed esportazioni documentate da bolla doganale; le operazioni per le quali è stata emessa comunque fattura elettronica e le vendite a viaggiatori extra UE (tax free shopping) documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization).


Termine per l'Invio


Il termine per la trasmissione telematica dei dati di cui trattasi coinciderà con “i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. Quindi, in generale, 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione per le operazioni attive e il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione per le operazioni passive.


Con il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato “le regole tecniche per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere” specificando sia le caratteristiche tecniche del file XML che dovrà essere inviato, sia i termini di invio. In particolare le operazioni effettuate saranno trasmesse con il codice destinatario “XXXXXXX”; le operazioni ricevute saranno contraddistinte dai codici <Tipo documento> TD17, TD18 O TD19, a seconda dei casi.


Il provvedimento emanato lascia aperte alcune questioni relativamente al trattamento delle vendite a distanza per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo OSS (On Stop Shop – regime UE) e relativamente ai profili sanzionatori. A tale proposito si attendono chiarimenti ufficiali.


Il Centro Studi di Milano Commercialisti rimane a disposizione per gli approfondimenti specifici

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