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Rapporti di scambio fra Italia e San Marino: fatturazione elettronica, novità dall’1.10.2021

Aggiornamento: 19 ott 2021

Fatturazione elettronica Novità dall’1.10.2021


Obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con San Marino a partire dal 1° ottobre 2021. Periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, durante il quale l’emissione della fattura elettronica dovrà essere concordata tra le parti.


Dal 1° luglio 2022 tutti gli operatori economici dovranno obbligatoriamente emettere fatture in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.


Ambito di applicazione


L’obbligo riguarda le operazioni tra soggetti passivi d’imposta (B2B) e in particolare:


le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti a San Marino;


gli acquisti di beni effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato italiano da operatori economici stabiliti a San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia.


Sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica solo le transazioni che comportano un trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.


L’obbligo fatturazione elettronica verso e da San Marino rimane escluso nelle ipotesi previste da specifiche disposizione di legge (es. soggetti passivi in regime forfetario per gli autonomi) e nei rapporti con soggetti privati (B2C).


Procedura per la fatturazione elettronica


Cessioni verso San Marino

La fattura emessa transita da SDI che la consegna all'ufficio tributario di SM, il quale opera trami-te un proprio HUB. Il cliente SM dovrà accedere all'HUB di SM per acquisire la fattura.


Acquisti da San Marino

·La fattura emessa transita dall'HUB di SM che la invia a SDI. SDI la recapita al destinatario secondo il normale flusso operativo.

La fattura di acquisto può prevedere o meno l'applicazione dell'IVA.


Fattura con IVA: è possibile esercitare la detrazione solo a fronte del buon esito dei controlli eseguiti dall’HUB di SM e dall’Agenzia delle Entrate.


Fattura senza IVA: è possibile procedere al versamento e alla detrazione dell’imposta solo a fronte del buon esito dei controlli eseguiti dall’HUB di SM e dall’Agenzia delle Entrate.

L’esito dei controlli viene comunicato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico


Le informazioni relative agli esiti dei controlli sulle fatture emesse/ricevute saranno disponibili solo nel portale Fatture & Corrispettivi.


Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

• il numero identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);

• nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino 2R4GTO8;

• nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”).


Si ricorda che il principio fondamentale degli scambi di beni tra i due paesi è quello secondo cui l'Iva è riscossa dal paese di destinazione se l'acquirente è un soggetto passivo, mentre è riscossa dal paese di partenza negli scambi B2C.

Si rimanda alla normativa generale per l’approfondimento sul trattamento IVA degli scambi tra Italia e Repubblica di San Marino (DPR 633/72 art. 71)

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