In merito alla Direttiva UE 2018/1910 sugli scambi intracomunitari, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, lo schema del Decreto di recepimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 29/7/2021, e definitivamente approvato in data 28/10/2021, prevede di inserire il pacchetto delle nuove disposizioni di cui all’oggetto all’interno del D.L. 331/1993 “Armonizzazione della disciplina UE dell'imposta sul valore aggiunto”.
I principali interventi sono relativi alla:
disciplina del “call-off stock” (n.d.r.: contratto che prevede il trasferimento dei beni nel momento in cui sono prelevati dal deposito);
armonizzazione del trattamento IVA delle cessioni a catena (comprese le operazioni triangolari);
qualificazione del numero di identificazione IVA del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie ai fini della non imponibilità dell’operazione nonché dell’invio degli elenchi Intrastat.
Regime del call-off stock
Il riferimento è alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente è già a conoscenza dell’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Tale fattispecie dava luogo ad una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti poi da una cessione “interna” nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve ivi essere identificato ai fini IVA.
Per non incorrere in siffatta situazione, tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, una cessione non imponibile nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.
A livello normativo, verranno introdotti gli articoli 38-ter e 41-bis nel D.L. 331/1993.
Le operazioni a catena
Il riferimento è alle cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario; la circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e unicamente detta cessione dovrebbe beneficiare della non imponibilità dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci differenti tra gli Stati membri, si vuole stabilire una norma comune in forza della quale il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all’interno della catena di operazioni, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni.
Numero di identificazione IVA
Il Decreto interviene poi sui criteri per la definizione di cessione intracomunitaria di beni non imponibile. In particolare, è previsto che l’operazione sia non imponibile se:
il cessionario comunica al cedente il numero di identificazione IVA assegnatogli da un altro Stato membro (elenco VIES);
il cedente compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.
Seguiranno approfondimenti a seguito dell’aggiornamento del D.L. 331/93.
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