Di seguito, facciamo riferimento all'Articolo 1, comma 10, legge di Bilancio 2022: Legge 30 dicembre 2021, n. 234
La legge di Bilancio 2022 ha apportato significative modifiche al regime in oggetto, già recentemente modificato dall’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
In sintesi, l’intero regime ora prevede:
1 - l’abrogazione della disciplina del patent box e
2 - la sua sostituzione con la nuova ”super deduzione” del 110% dei costi di ricerca e sviluppo (R&S):
escludendo dai beni immateriali agevolabili i marchi d’impresa; i processi; le formule; il cd. “know-how”, inteso come le informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
limitando le spese agevolabili a sole tre tipologie di costi di R&S:
software coperti da copyright;
i brevetti industriali;
i disegni e modelli.
Calcolo dell'incentivo e decorrenza
Calcolo
Tenuto conto che l’incentivo si concretizza in una “ultra deduzione” pari al 110% del costo sostenuto, il beneficio a favore dell’impresa per ogni €. 1.000,00 di investimento risulta pari a:
€. 1.000,00 X 110% = €. 2.100,00 con una maggiore deduzione pertanto, di €. 1.100,00;
€. 1.100,00 di maggiore deduzione comporta un risparmio di Ires (24%) di € 264,00 e di Irap (3,9%) di €. 42,90, per un totale di €. 306,90.
È possibile dedurre il 110 per cento, a partire dall’anno dell’ottenimento della privativa industriale, assumendo tutte le spese sostenute negli otto anni precedenti (così detta “SUPER DEDUZIONE POSTUMA”), spese sostenute per la successiva creazione dell’immobilizzazione immateriale software, brevetti e disegni e modelli oggetto di registrazione.
La “super deduzione postuma” opera già nel 2021 e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con riguardo alle spese sostenute a partire dal 2013, ottavo anno precedente.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi d’imposta: pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta 2021.
Di conseguenza, il “vecchio” regime del patent box viene cancellato a decorrere dalle opzioni che partono dall’esercizio 2021 e valevoli per il quinquennio 2021- 2025, mentre restano valide quelle del quinquennio 2020- 2024, anche se esercitate dopo il 22 ottobre 2021.
Di conseguenza, l’impresa che non ha compilato il quadro OP del modello Redditi 2021 per comunicare l’avvio o il rinnovo dall’esercizio 2020 potrà presentare una dichiarazione integrativa nei 90 giorni dalla scadenza.
L’opzione per la super-deduzione ha durata quinquennale, è irrevocabile ed è rinnovabile.
La super-deduzione è cumulabile con il credito di imposta per attività in ricerca e sviluppo.
Tenuto conto della complessità della materia, il Centro Studi rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e proporrà in futuro ulteriori contributi.
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