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Perdite e ammortamenti dell'esercizio 2021

Con l’approvazione in data 22/2/2022 del Decreto Milleproroghe (D.L. 221/2021), convertito nella L. 15/2022, vengono tra l’altro introdotte le seguenti importanti misure in ambito civilistico e fiscale


Perdite dell'esercizio 2021


Viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 23/2020, modificato dall’articolo 1, comma 266, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

La modifica interviene direttamente sul comma 1 del suddetto articolo 6, modificando la data di riferimento dei bilanci interessati cha passa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Nello specifico:

  • per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma e 2447 (per le società per azioni), art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e art. 2482-ter (per le società a responsabilità limitata) del C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4) del codice civile;


  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è il quinto esercizio successivo. Nelle ipotesi in cui la perdita dell’esercizio 2021 riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, dunque, quello interessato dalle suddette disposizioni riguarderà l’anno 2026;


  • le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Si ricorda che detta disciplina derogatoria vale solo per gli anni 2020 e 2021; ne consegue che, le perdite 2020 dovranno essere coperte entro l’approvazione del bilancio 2025 mentre, quelle del 2021, dovranno essere recuperate entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026.

Ammortamenti dell'esercizio 2021


Viene esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2021), senza alcuna limitazione, il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito in legge con la L. 126/2020, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria.

Pertanto, continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico

In relazione ai bilanci 2021 (così come per i bilanci 2020), la società può scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore alla soglia massima delle percentuali previste in materia fiscale dal noto D.M. 31/12/1988(c.d. "sospensione parziale").

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