La disciplina di cui all’art. 6 del DL 23/2020 convertito – come sostituito integralmente dal comma 266 dell’art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) porta con sé un dedalo in cui è difficile districarsi.
Interpretazione prevalente nel primo semestre 2021:
La previsione normativa si riferisce esclusivamente alle sole perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e , pertanto, non dovrebbe riguardare le perdite che matureranno nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che, in assenza di un nuovo intervento legislativo, le perdite che – da sole – nel 2021 saranno superiori a un terzo del capitale portandolo sotto il minimo legale, dovrebbero essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che, superiori a un terzo, non intaccheranno il minimo legale avranno il 2022 come “anno di grazia”, con obbligo di ripianamento nel 2023.
Pertanto, in tale ipotesi quando si verifica una nuova perdita di oltre un terzo del capitale (escludendo dal computo le sole perdite riferite all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020), trova applicazione il regime degli artt. 2446 e 2447 c.c., per le spa, e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., per le srl.
Interpretazione Assonime (marzo 2021):
Diversa interpretazione è stata data da Assonime che ritiene l’eventuale incremento delle perdite negli
esercizi successivi al 2020 assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.
Comitato Triveneto dei Notai (settembre 2021):
Il Comitato Triveneto dei Notai, da ultimo, sembra ritenere possibile questa “estensione” solo quando le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non siano state, di per sé, tali da ridurre di oltre un terzo il capitale sociale.
Nel mese di settembre il Comitato afferma che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2020 sono sottoposte al regime di “sterilizzazione” fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo, prescindendo dalla circostanza che tali perdite abbiano ridotto di oltre un terzo il capitale sociale nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 o in quelli successivi.
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