Con il provvedimento 293390 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione a quanto stabilito la legge di bilancio 2021 (L.178/2020 art. 1 commi 1079-1083) in merito ai controlli da effettuare per il contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA.
Tali controlli si focalizzeranno sulle lettere d’intento rilasciate dagli esportatori abituali.
L’Agenzia delle entrate effettuerà specifiche analisi di rischio e controlli orientati a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per il legittimo utilizzo del plafond.
Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità, sarà impedita l'emissione della fattura elettronica in regime di non imponibilità IVA e la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento.
L’Agenzia delle Entrate valuterà specifici indici di rischio collegati ai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse; alla posizione del titolare posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società; alla posizione fiscale del soggetto passivo (omissioni o incongruenze negli adempimenti dichiarativi o versamenti); alla formazione del plafond.
Qualora dalle verifiche di cui sopra emergano irregolarità le dichiarazioni d’intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente l’Agenzia comunicherà al soggetto emittente via PEC il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni e l’indicazione dell’Ufficio competente al quale inviare la documentazione comprovante lo status di esportatore abituale.
Anche al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento riceverà via PEC una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.
A seguito dell’esito irregolare delle attività di analisi e controllo il soggetto passivo non potrà trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Qualora trasmettesse ugualmente il modello riceverà dal sistema una ricevuta di scarto contenente le motivazioni e l’Ufficio cui rivolgersi per informazioni e presentazione di documenti.
Il contribuente colpito dalla procedura di inibizione può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale: l'Ufficio competente qualora, esaminando la documentazione presentata dal contribuente, rilevi la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti che hanno giustificato l'inibizione, procede alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento da parte del contribuente, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente.
L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio ed emessa ai sensi dell’art. 8, DPR 633/72, che quindi risulta non emessa; pertanto il cedente/prestatore/fornitore per non incorrere nella sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta ipoteticamente evasa dovrà verificare l’avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento prima dell’effettuazione delle operazioni non imponibili art. 8 e naturalmente prima di tramettere la fattura mediante lo SDI.
E’ altrettanto fondamentale che il fornitore possa provare di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli per essere sicuro di non partecipare alla frode IVA. In primo luogo dovrà risultare la verifica del protocollo telematico della dichiarazione d’intento e la sua indicazione in fattura. Tale controllo è opportuno avvenga tramite il cassetto fiscale, conservando la stampa dell’accesso. Altre misure ragionevoli possono essere la verifica partita IVA; richiesta visura camerale per verificare anno inizio attività, codice ATECO; contratti e/o ordini; pagamenti tracciati eccetera.
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